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pubblichiamo la lettera inviata dai Consiglieri dell’opposizione al Sindaco di Pescara Palazzo di Città, 04 agosto 2009 Al Signor Sindaco di Pescara Avv. Luigi Albore Mascia Palazzo di Città Ogg: Avv. Giuliano Grossi – incarico di coordinatore degli uffici di staff del sindaco. Egregio Signor Sindaco,evidentemente gli atti di ordinanza e di decretazione rientranti nelle sue competenze devono risultarLe molto ostici se continua, secondo la nostra modesta interpretazione, ad averne un approccio approssimativo e superficiale tali da renderli palesemente illegittimi e senza che nessun organo competente intervenga al riguardo. Infatti, dopo le ordinanze, erronee nei presupposti e nelle finalità, riguardanti il parcheggio sui marciapiedi e le deroghe agli esercizi commerciali, si cimenta con il decreto n. 1126 del 3.07.2009 con il quale attribuisce un incarico “ad alto contenuto di professionalità” all’Avv. Grossi (nulla di personale con l’Avv. Grossi al quale va tutta la nostra stima e simpatia) anch’esso palesemente illegittimo. L’istituto invocato per l’affidamento dell’incarico risiede nell’art. 38 del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” che ai commi 5 e 6 espressamente recita: “5 - Gli uffici possono avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.” “6 - La responsabilità di queste strutture, per obiettivi determinati, può essere affidata anche a collaboratori esterni, ai sensi dell’art. 110, comma 6, T.U. Enti Locali…..” Ed infatti, lart. 110, comma 6, T.U. Enti Locali espressamente dispone: “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.” Tale previsione, peraltro, risulta comprovata e rafforzata dal comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001, che così dispone: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.” A rendere ulteriormente cogente le disposizioni legislative sul tema sono intervenute più circolari esplicative, da ultima la n. 2 del 11 marzo 2008 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ di tutta evidenza che il combinato disposto degli articoli sopra riportati mal si attaglia con il Suo Decreto n. 1126/2009 che nella premessa individua nella “opportunità di assicurare il miglior esercizio delle funzioni di supporto agli organi istituzionali…” le finalità per l’assunzione di una alta professionalità a cui successivamente si affida il compito di: “Coordinatore degli uffici di staff del Sindaco nei rapporti con la Direzione Generale, Segreteria Generale, il settore Gabinetto del Sindaco e sovrintendenza del protocollo cerimoniale”. Risulta difficile ipotizzare l’assenza all'interno dell'ente di struttura adeguata ai compiti richiesti, nel caso di specie trattasi di compiti di competenza del Settore Gabinetto del Sindaco che prevede al suo vertice un Dirigente al momento il dr. Marco Molisani. Risultano, altresì, completamente assenti nel decreto le motivazioni vere che sono alla base della previsione normativa e legislativa, ancorché ne individui la temporalità dell’incarico, vale a dirsi: - obiettivi determinati e non a contenuto generico; - il non configurarsi di un rapporto di lavoro; - l’assenza di espletamento di funzioni - l’assenza di alcun tipo di rapporto diretto con le strutture interne dell'amministrazione. Invero, dalla lettura della convenzione stipulata tra il professionista e l’amministrazione comunale risultano attribuite competenze e funzioni totalmente in contrasto con i principi stabiliti dal legislatore in virtù di norme regolamentari comunali che non hanno recepito quanto disposto dal comma 6-ter del D.Lgs 165/2001: “I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6” (comma sopra riportato). In riferimento alla corretta applicazione della normativa che precede non può trascurarsi l’orientamento della Corte dei Conti che, con propria sentenza del 2007, ne configura l’ammissione in presenza di: “I presupposti di legittimità del conferimento di incarico di consulenza a soggetto esterno sono: l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane disponibili all'interno della P.A., la straordinarietà della situazione che giustifica il ricorso alla convenzione e la natura temporanea, determinata ed altamente qualificata della prestazione.” Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte siamo certi che Lei, ponendo una pacata e riflessiva valutazione sui provvedimenti assunti non possa non convenire sul fatto che questi provvedimenti – decreto di nomina e convenzione - sono carenti e superficiali e fuori dalla sfera normativa vigente. Ciò non toglie che Lei non possa avvalersi della collaborazione dell’Avv. Grossi; ma ciò non può prescindere dall’utilizzo della normativa in maniera coerente ed utilizzando in maniera confacente le prerogative che Le sono attribuite. Considerato il silenzio degli organi statali sulle precedenti comunicazioni e sollecitazioni svolte dai medesimi consiglieri, sollecitazioni legate anche dall’urgenza delle scadenze dei provvedimenti adottati, con nota a parte ci pregiamo di interessare delle diverse questioni l’Ufficio competente del Ministero degli Interni. Distinti saluti I Consiglieri comunali Read more
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