Marcinelle, per non dimenticare
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Marcinelle
Non dimenticheremo
L'8 agosto 1956, alle ore 8,10, nella miniera di Marcinelle, nei pressi di Charleroi, in Belgio, un ascensore si ferma erroneamente al livello 975 creando una collisione con altri carrelli.
Si crea un violento incendio che provoca la morte di 262 persone su un totale di 274 operai presenti nella miniera.
Se ci mangi ci salvi
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Se ci mangi ci salvi
a Cena con i prodotti del Mercato Contadino d’Abruzzo
sabato 8 Agosto a Scerni
Alcuni contadini, coltivatori e trasformatori dell’agro alimentare abruzzese si sono associati formando una associazione delle eccellenze gastronomiche.
A questa Associazione dovevano far parte anche alcuni coltivatori ed allevatori dell’Aquila ma il triste evento sismico ne ha ritardato il loro ingresso momentaneo, nel corso dell’anno sicuramente perfezioneremo anche la loro partecipazione.
Le finalità sono quelle di valorizzare il tipico agro alimentare abruzzese, salvaguardare il consumatore sia nel proporre l’alta qualità generata nel servire cibi freschi del luogo e poi fatto non trascurabile, una riduzione dei costi evitando intermediazioni e lunghi spostamenti delle derrate alimentari.
L’associazione conta già trentaquattro membri e coprono tute le filiere alimentari, si passa dal pane al vino,dai formaggi ai salumi e poi le verdure e frutta fresca , olio extravergine, miele e confetture.
Al momento dell’ingresso nell’associazione ogni membro ha sottoscritto un impegno ad assumere comportamenti etici ed una propensione professionale a fare cibo di alta qualità.
“Per l’anno prossimo -ci riferisce il Vice Presidente Luigi Di Lello- è previsto un disciplinare che tuteli ancora di più il consumatore, l’ambizione è quello di avere certificazioni territoriali per il biologico ma la strada è lunga in quanto ci vorrebbe una linea guida comune tra pubblico e privato nel destinare la vocazione di un territorio allo sviluppo agricolo con finalità turistiche in alternativa pensare di fare sviluppo con le turbogas ed i centro oli.
Pensare di fare biologico in zone dove sono previsti insediamenti industriali impattanti è una presa in giro per tutti”.
Intanto l’otto agosto negli spazi all’aperto della Fattoria dell’Uliveto a Scerni, questi valorosi coltivatori ed allevatori proporranno ai consumatori i loro prodotti sia tal quale che cucinati anche con possibilità di acquisto.
Lo sforzo che si sta compiendo è quello di non far finire la grande epopea della tradizionale cucina contadina abruzzese.
Tramandare alle future generazioni uno stile di vita sul mangiare e sul bere che è in linea con il rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo è una prerogativa che non ci possiamo permettere di perdere. Il consumatore poi, deve essere edotto che ogni volta che acquista prodotti da mangiare compie un atto agricolo.
Per questo abbiamo creato il motto per la salvaguardia di questi prodotti di qualità e della tradizione,
“ Se ci mangi ci salvi”
Quindi se vogliamo conoscere quali sono e come si cucinano i cibi di qualità vi aspettiamo numerosi all’appuntamento dell’otto agosto, perché solo così possiamo salvare questi presidi agro alimentari sparsi sul territorio abruzzese.
I Consiglieri dell'opposizione al Sindaco di Pescara
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pubblichiamo la lettera inviata dai Consiglieri dell’opposizione al Sindaco di Pescara
Palazzo di Città, 04 agosto 2009
Al Signor Sindaco di Pescara
Avv. Luigi Albore Mascia
Palazzo di Città
Ogg: Avv. Giuliano Grossi – incarico di coordinatore degli uffici di staff del sindaco.
Egregio Signor Sindaco,evidentemente gli atti di ordinanza e di decretazione rientranti nelle sue competenze devono risultarLe molto ostici se continua, secondo la nostra modesta interpretazione, ad averne un approccio approssimativo e superficiale tali da renderli palesemente illegittimi e senza che nessun organo competente intervenga al riguardo.
Infatti, dopo le ordinanze, erronee nei presupposti e nelle finalità, riguardanti il parcheggio sui marciapiedi e le deroghe agli esercizi commerciali, si cimenta con il decreto n. 1126 del 3.07.2009 con il quale attribuisce un incarico “ad alto contenuto di professionalità” all’Avv. Grossi (nulla di personale con l’Avv. Grossi al quale va tutta la nostra stima e simpatia) anch’esso palesemente illegittimo.
L’istituto invocato per l’affidamento dell’incarico risiede nell’art. 38 del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” che ai commi 5 e 6 espressamente recita:
“5 - Gli uffici possono avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.”
“6 - La responsabilità di queste strutture, per obiettivi determinati, può essere affidata anche a collaboratori esterni, ai sensi dell’art. 110, comma 6, T.U. Enti Locali…..”
Ed infatti, lart. 110, comma 6, T.U. Enti Locali espressamente dispone: “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.”
Tale previsione, peraltro, risulta comprovata e rafforzata dal comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001, che così dispone:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”
A rendere ulteriormente cogente le disposizioni legislative sul tema sono intervenute più circolari esplicative, da ultima la n. 2 del 11 marzo 2008 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ di tutta evidenza che il combinato disposto degli articoli sopra riportati mal si attaglia con il Suo Decreto n. 1126/2009 che nella premessa individua nella “opportunità di assicurare il miglior esercizio delle funzioni di supporto agli organi istituzionali…” le finalità per l’assunzione di una alta professionalità a cui successivamente si affida il compito di: “Coordinatore degli uffici di staff del Sindaco nei rapporti con la Direzione Generale, Segreteria Generale, il settore Gabinetto del Sindaco e sovrintendenza del protocollo cerimoniale”.
Risulta difficile ipotizzare l’assenza all'interno dell'ente di struttura adeguata ai compiti richiesti, nel caso di specie trattasi di compiti di competenza del Settore Gabinetto del Sindaco che prevede al suo vertice un Dirigente al momento il dr. Marco Molisani.
Risultano, altresì, completamente assenti nel decreto le motivazioni vere che sono alla base della previsione normativa e legislativa, ancorché ne individui la temporalità dell’incarico, vale a dirsi:
- obiettivi determinati e non a contenuto generico;
- il non configurarsi di un rapporto di lavoro;
- l’assenza di espletamento di funzioni
- l’assenza di alcun tipo di rapporto diretto con le strutture interne dell'amministrazione.
Invero, dalla lettura della convenzione stipulata tra il professionista e l’amministrazione comunale risultano attribuite competenze e funzioni totalmente in contrasto con i principi stabiliti dal legislatore in virtù di norme regolamentari comunali che non hanno recepito quanto disposto dal comma 6-ter del D.Lgs 165/2001: “I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6” (comma sopra riportato).
In riferimento alla corretta applicazione della normativa che precede non può trascurarsi l’orientamento della Corte dei Conti che, con propria sentenza del 2007, ne configura l’ammissione in presenza di:
“I presupposti di legittimità del conferimento di incarico di consulenza a soggetto esterno sono: l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane disponibili all'interno della P.A., la straordinarietà della situazione che giustifica il ricorso alla convenzione e la natura temporanea, determinata ed altamente qualificata della prestazione.”
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte siamo certi che Lei, ponendo una pacata e riflessiva valutazione sui provvedimenti assunti non possa non convenire sul fatto che questi provvedimenti – decreto di nomina e convenzione - sono carenti e superficiali e fuori dalla sfera normativa vigente.
Ciò non toglie che Lei non possa avvalersi della collaborazione dell’Avv. Grossi; ma ciò non può prescindere dall’utilizzo della normativa in maniera coerente ed utilizzando in maniera confacente le prerogative che Le sono attribuite.
Considerato il silenzio degli organi statali sulle precedenti comunicazioni e sollecitazioni svolte dai medesimi consiglieri, sollecitazioni legate anche dall’urgenza delle scadenze dei provvedimenti adottati, con nota a parte ci pregiamo di interessare delle diverse questioni l’Ufficio competente del Ministero degli Interni.
Distinti saluti
I Consiglieri comunali
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